Care Colleghe, cari Colleghi, Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 26 marzo con l'OdG riportato in appendice. COMUNICAZIONI - Il giorno 8 aprile alle ore 9:00 il Prof. L.Biggeri, Presidente dell'OSSERVATORIO per la valutazione del sistema universitario terra' una relazione nell'Aula Magna del nostro Ateneo 1) Il SA deliberera' il 23 aprile sulle proposte di LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE TRIENNALI per il prossimo a.a. A questo proposito le Facolta' sono state invitate a tenere presente le indicazioni sui Requisiti Minimi recentemente diffuse dal MIUR. 5) I nuovi CdS prevedono l'acquisizione di "ABILITA' INFORMATICHE" da parte di tutti gli studenti universitari. Si e' pertanto posto (come per le abilita' linguistiche) il problema di come erogare corsi e verificare il profitto per un elevato numero di utenti. Naturalmente per i CdS che prevedono un vero e proprio corso di Informatica bisognera' soltanto affidarlo ad un docente ufficiale; per i casi in cui si richiedono solo abilita' informatiche si possono trovare soluzioni diverse, come gia' suggerito nella discussione dei punti 21 e 27 del SA del 12 marzo. Sui 65.000 studenti della nostra Universita' ci sono 13.000 matricole, piu' un certo numero di studenti degli anni successivi che devono possedere le abilita' in questione. Naturalmente alcuni possono gia' possedere tali abilita' (magari anche certificate da qualche titolo come l'ECDL) e per questi servira' solo una verifica. Una stima relistica potrebbe essere quella di 7-8.000 studenti da formare e circa 10.000 da valutare (supponendo di riconoscere abilita' informatiche gia' certificate). Per questa inGente mole di lavoro sono stati chiesti i pareri del Dipartimento di Informatica e di Tenopolis e sono stati ascoltati i colleghi Dell'Aquila e Galeone. Il Dipartimento di Informatica ha presentato un progetto per l'erogazione di corsi a distanza per l'acquisizione delle abilita', e per le successive verifiche. Tale progetto sarebbe essenzialmente gestito dall'Universita' di Bari (tramite il Dipartimenti di Informatica). Il costo dell'operazione dovra' essere sostenuto dall'Universita' e non dovra' gravare come una spesa aggiuntiva sullo studente. Il progetto e' in visione nel mio studio. Naturalmente e' anche possibile pensare a progetti che coinvolgano Societa' pubbliche o private esterne all'Universita': in quest'ottica Tecnopolis si e' impegnata a presentare un progetto di rete regionale. Il SA ha deliberato di: (a) fissare i contenuti delle abilita' informatiche, anche differenziandole secondo i CdL, e di chiedere agli informatici tale definizione con l'indicazione dei crediti, e alle Facolta' le loro necessita' in relazione agli studenti; (b) di non replicare attrezzature gia' presenti per la realizzazione di altri progetti (CampusOne, orientamento ecc); (c) puntare ad un livello di certificazione del tipo ECDL; (d) fare anche riferimento all'esterno dell'Universita' date le dimensioni numeriche del problema. 6) Rinviato 8) A causa di alcuni equivoci sul mandato ricevuto dal SA, la commissione per la ripartizione dei fondi per SUPPLENZE E CONTRATTI non ha potuto presentare una proposta accettabile per l'assegnazione di circa 1 MD di Lire di fondi aggiuntivi (il grosso del finanziamento e' stato gia' distribuito). E' stato ribadito che su questi fondi si potranno assegnare sia contratti sositutivi che contratti integrativi (ex Art.25/382), per cui, per evitare ulteriori ritardi, il Rettore emanera' un Decreto sulla base di una nuova proposta della Commissione e lo portera' a ratifica del SA successivamente. 9) E' stata siglata con la POlizia di Stato una CONVENZIONE PER LE MISURE DI SICUREZZA CONTRO LA CRIMINALITA' INFORMATICA. Sono stati nominarti quattro rappresentanti dell'Universita' nel grupppo di lavoro tecnico-operativo: Scannicchio (GIU), Visaggio (INF), Sciacovelli (CSI) e Santoro. 10) Sono stati modificati i REGOLAMENTI PER I MASTER, E PER I PROFESSORI A CONTRATTO con lo scopo di rendere piu' flessibile la normativa per l'attribuzione di contratti esterni nell'ambito dei corsi di Master. Le modifiche sono riportate in caratteri maiuscoli nei testi dei due regolamenti che troverete in fondo a questo messaggio. 11) Nella presentazione di progetti in BANDI PON 2000/06 e' stato posto un problema relativamente agli impegni finanziari imposti da un eventuale cofinanziamento. Se i progetti sono di Ateneo o di Facolta' e' facile individuare le voci di bilancio su cui far gravare la nostra quota di cofinanziamento (finanziamenti generali di Ateneo o per il Miglioramento della didattica); se invece le proposte sono di Dipartimento non e' chiaro se la quota debba essere messa a disposizione dai proponenti. Pertanto e' stato deliberato di proporre al CdA (che decidera' definitivamente) di prevedere che del 20% a carico della nostra Universita' per progetti come quelli dell'Avviso n.68 sia ripartito in 10% a carico dei Dipartimenti e 10% dell'Amministrazione centrale (Fondi per le Grandi Attrezzature). Saluti Nicola Cufaro Petroni ===================== OdG ===================== l) Istituzione delle Lauree specialistiche 2) Autorizzazione residenze fuori sede 3) Patrocini 4) Ratifica decreti rettorali 5) Abilita' informatiche: audizioni Dell'Aquila, Galeone 6) Abilita' linguistiche: audizione Dotoli 7) Uniformazione procedure di chiamata idonei ai concorsi 8) Ripartizione annualita' di supplenze e contratti 9) Accordo di collaborazione con la Polizia 10) Modifiche al regolamento dei Master 11) Nota sulla prsentazione progetti PON 2000/06 12) Convenzione con IPE (Economia) ================================================ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI (emanato con D.R. n. 7120 del 9 Luglio 2001 EMENDATO IL 26/03/02) Art. 1 Definizione L'Università degli Studi di Bari promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento del Diploma di laurea o di laurea specialistica alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i master di primo e di secondo livello. Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Università di Bari" ineriscono esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono. Art. 2 Soggetti proponenti Le proposte di istituzione ed attivazione di corsi di master possono essere presentate da una o più Facoltà. Le proposte possono prevedere la collaborazione, anche in forma consortile, con altre Università italiane e/o straniere ed in tali casi il titolo può essere rilasciato a firma congiunta dei rispettivi rappresentanti legali. Possono essere, altresì, previste collaborazioni con enti e soggetti pubblici e/o privati. Nel caso di attivazione di master internazionali la proposta e le successive deliberazioni, anche relative alla gestione del corso di cui all'art.5 del presente regolamento, sono disciplinate dalle specifiche convenzioni. Art. 3 Proposte di attivazione Ciascuna proposta di istituzione di un corso di master universitario deve indicare: a) la domanda formativa espressa dal territorio, alla quale è specificatamente finalizzata l'offerta didattica; b) gli obiettivi formativi qualificanti, anche in relazione agli sbocchi professionali e alla spendibilità a livello internazionale; c) almeno quattro professori e ricercatori dell'Università di Bari per anno di corso di master che assicurino, in qualità di proponenti, le previste attività didattiche; tale impegno è incompatibile esclusivamente con un analogo impegno per altri corsi di master del medesimo livello; c-bis) L'INDICAZIONE DEI CREDITI DA ATTRIBUIRE AD INSEGNAMENTI TENUTI PER CONTRATTO DA PERSONALE ESTERNO ALL'UNIVERSITA'; (Emendamento: S.A. del 26/03/02) d) il progetto generale di articolazione delle attività formative, i relativi contenuti e l'attribuzione dei rispettivi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della valutazione della prova o delle prove finali. L'impostazione degli Ordinamenti didattici deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e di adeguamento periodico al rinnovamento delle condizioni del mercato del lavoro. Il progetto deve prevedere l'acquisizione di almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica; e) i titoli di studio richiesti per l'ammissione e l'eventuale relativo debito di crediti; f) il numero massimo degli iscritti, nonché eventualmente il numero minimo senza il quale il corso non è attivabile, i requisiti e le modalità di ammissione; g) i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento di crediti oltre quelli richiesti per l'ammissione; h) gli eventuali obblighi di frequenza; i) le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all'organizzazione del corso; j) l'indicazione delle aule, dei laboratori e delle strumentazioni messe a disposizione con delibera dalle strutture coinvolte nel corso; k) l'impegno di eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso; l) per i master universitari di area medica, l'impegno delle aziende o delle strutture sanitarie in cui si svolgeranno le attività formative ad autorizzare lo svolgimento, da parte degli studenti del master, di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, previste nel programma formativo; m) il piano finanziario, sia con riguardo alle tasse e contributi richiesti agli iscritti, sia con riferimento ai costi per la docenza ed il funzionamento. I corsi di master devono realizzarsi con fondi provenienti dagli studenti iscritti, e da eventuali contributi di Enti esterni. Sui contributi degli iscritti deve essere prevista una ritenuta pari al 20% a favore del bilancio universitario a copertura dei costi per la gestione della carriera dello studente. Deve essere, altresì, prevista una ritenuta sull'intero finanziamento del corso di una quota pari al 10%, da devolversi alla struttura preposta alla gestione amministrativa. Art. 4 Istituzione ed attivazione L'istituzione e l'attivazione del corso di master sono disposte con decreto del Rettore previa l'approvazione della proposta da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza. In caso di realizzazione del corso in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, la proposta e le successive deliberazioni dovranno conformarsi alle seguenti indicazioni: a) l'ente convenzionato può impegnarsi a concorrere all'organizzazione e gestione del corso mediante apporto di risorse finanziarie, strumentali, umane; b) al personale dell'ente convenzionato possono essere affidate, senza oneri per l'Università, attività formative a carattere professionalizzante, ovvero, nel caso in cui si tratti di altra Università, incarichi di insegnamento ufficiale e curriculare. Per le competenze non presenti nel loro interno, gli enti convenzionati possono assumere l'onere del finanziamento necessario per il compenso a docenti a contratto; c) l'apporto dell'ente può avere ad oggetto l'erogazione di borse di studio a favore degli iscritti al corso. Nel caso di attivazione di Master in collaborazione fra l'Università di Bari e società partecipate da questa stessa Università, è possibile la partecipazione finanziaria da parte di quest'ultima. (comma aggiunto con D.R. n. 10684 del 19 Ottobre 2001) Art. 5 Gestione del corso La gestione amministrativa del corso di master è affidata, di norma, alla Facoltà che ha richiesto l'istituzione o, in caso di richieste congiunte, alla Facoltà cui afferisce la maggior parte dei docenti coinvolti nella sua realizzazione. Tale gestione può essere anche affidata ad un Dipartimento, o altri Centri Interdipartimentali disponibili indicati dalla Facoltà. I Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali gestiscono l'amministrazione dei corsi di master secondo le norme delle Sezioni II e III del Titolo V del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità relative ai Dipartimenti e ai Centri Interdipartimentali. La gestione didattica è affidata agli Organi previsti dalle norme statutarie e dai regolamenti vigenti per i corsi di studio dell'Ateneo. La gestione della carriera degli iscritti al master è affidata alla segreteria studenti della Facoltà interessata. In caso di master organizzato in forma consortile, le modalità di gestione sono determinate nell'atto costitutivo e relativo statuto. Art. 6 Attività di docenza I docenti ed i ricercatori svolgono le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici. Ai fini della propria programmazione didattica complessiva le Facoltà terranno conto anche dell'impegno del personale ad essa afferente nell'ambito dei corsi di master, GARANTENDO COMUNQUE PRIORITARIAMENTE LA DIDATTICA RELATIVA AI CORSI DI LAUREA (Emendamento: S.A. del 26/03/02) Nel caso in cui venga superato il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente interno all'Ateneo può essere compensato esclusivamente con i fondi di pertinenza del corso o con quelli destinati all'incentivazione dell'attività didattica. Il compenso potrà essere erogato solo a prestazione conclusa, previa attestazione, da parte del Presidente del corso, dello svolgimento dell'attività . I CONTRATTI DI CUI ALL'ART.3.C-BIS POSSONO ESSERE ATTRIBUITI DALLA FACOLTA' SU PROPOSTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL MASTER, E SENZA SEGUIRE LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART.2 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO. (Emendamento: S.A. del 26/03/02) Può essere previsto altresì l'utilizzo di personale esterno all'Ateneo per lo svolgimento di attività di tutorato e integrative a quelle formative previste. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei professori a contratto e quelli relativi al rimborso/compenso a favore del personale esterno di cui al precedente comma gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso. I compensi per i professori a contratto e quelli per seminari e conferenze potranno essere liquidati solo alla conclusione del loro corso, previa attestazione dell'attività svolta da parte del Presidente del corso. Art. 7 Valutazione della qualità didattica dei corsi di studio Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di master, sono attivati adeguati sistemi di valutazione. A tal fine, il Presidente del corso di master presenta alla Facoltà interessata una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, per la trasmissione agli Organi competenti. In particolare dovranno essere monitorate, nei tre anni successivi al termine del corso, le collocazioni lavorative di coloro che hanno conseguito il titolo di master. Art. 8 Norma transitoria Fino alla conclusione dei corsi di laurea e laurea specialistica di cui all'art. 3 del D.M. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", sono ritenuti equipollenti ai relativi titoli di studio il Diploma universitario per l'ammissione al corso di master universitario di primo livello e, per l'ammissione al corso di master universitario di secondo livello, il Diploma di laurea. ======================================== REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO AI SENSI DEL D.M. 21.5.1998, N. 242 Art.1 Tipologia e finalità dei contratti di diritto privato Nella Università di Bari, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242, sono ammessi due tipi di contratto di diritto privato per l'insegnamento a tempo determinato: 1) IL CONTRATTO PER GLI INSEGNAMENTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI ANNI DI CORSO PER TUTTI I CORSI DI STUDIO PREVISTI DAL REGOLAMENTO DIDATTICO (Emendamento: S.A. del 26/03/02); 2) il contratto per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali nei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione. Art.2 Contratti per l'insegnamento nei corsi ufficiali: condizioni Ove non sia possibile garantire l'insegnamento di materie previste nei corsi di cui all'art. 1 può essere utilizzato l'istituto del contratto. A tal fine, CON L'ESCLUSIONE DEI CORSI DI MASTER (Emendamento: S.A. del 26/03/02), occorre aver esperito in sequenza le seguenti procedure di copertura di insegnamenti (corsi o moduli): - in sede di programmazione didattica attribuzione di compiti di insegnamento a docenti universitari nei limiti dell'impegno orario, con loro piena utilizzazione e impegno di almeno 60 ore per a.a.; - esclusivamente per i diplomi universitari dell'area sanitaria (ex tabella 28 ter), affidamenti a dipendenti di strutture del S.S.N. convenzionate; - almeno due bandi di vacanza rimasti infruttuosi, comunicati anche ad altre Facoltà. Il numero delle annualità di insegnamento conferibili per contratto non può superare un quinto di quelle necessarie per conseguire il titolo di studi. Ove il corso di studi sia articolato in più indirizzi il limite di un quinto si riferisce ad ogni singolo indirizzo; pertanto, per ogni singolo indirizzo, non possono essere affidati contratti per più di un quinto degli insegnamenti previsti nello stesso. Il limite, in ogni caso, deve intendersi riferito a corsi annuali cui corrispondono due corsi semestrali. Art.3 Procedura per l'affidamento di un corso ufficiale Dopo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione sui finanziamenti predisposti per contratti e supplenze e del Senato Accademico per la distribuzione dei relativi fondi tra le facoltà, la facoltà che intende avvalersi dell'istituto del contratto di cui al precedente art. 2 provvede ad emanare il relativo bando di selezione. La selezione è per soli titoli. I contratti di cui al precedente art. 2 possono essere stipulati esclusivamente con studiosi o esperti, anche di cittadinanza straniera con conoscenza della lingua italiana, non dipendenti da Università italiane, in possesso di qualificati titoli scientifici o professionali. Questi consistono: a) nella titolarità di corsi di insegnamento in università estere; b) in pubblicazioni scientifiche su argomenti inerenti alla materia da insegnare; c) in attestate competenze professionali nel settore, qualora la Facoltà voglia attribuire all'insegnamento una connotazione professionale. Al bando di selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università di Bari - Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, n. 1 e presso la Segreteria della Presidenza della Facoltà interessata e sarà liberamente accessibile via Internet, presso il web server dell'Università di Bari, all'indirizzo www.uniba.it. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, corredate dei titoli, dovranno essere indirizzate al Preside della Facoltà interessato e dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di affissione del bando come sopra effettuata. Il Consiglio di Facoltà, o apposita Commissione dallo stesso costituita, procede alla selezione e forma la graduatoria di merito. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. La graduatoria è approvata con decreto del Rettore. Con il vincitore della selezione viene stipulato dal Rettore il contratto, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, se lo studioso è un pubblico dipendente. Nel caso di rinuncia espressa del vincitore o di decadenza per mancata adesione, entro il termine fissato all'invito alla stipula, il contratto viene stipulato con il candidato collocatosi in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di merito. La procedura selettiva non dà luogo a dichiarazione di idoneità. Art. 4 Rinnovo del contratto Il Consiglio di Facoltà può deliberare il rinnovo del contratto per un ulteriore anno accademico previo accertamento e valutazione delle attività svolte dal docente nell'anno accademico precedente. I contratti di cui all'art.1 sono stipulati dal Rettore, hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di sei anni con lo stesso studioso e non danno diritto in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. In caso di rinnovo di contratto la Facoltà proponente deve accertare e valutare l'attività didattica svolta. Lo stesso studioso non può essere titolare di più contratti di insegnamento nello stesso anno e presso questa Università, né può essere titolare di contratto di insegnamento per più di sette anni nell'Università di Bari. Art.5 Obblighi delle parti contraenti I titolari dei contratti di cui ai precedenti articoli sono obbligati a tenere un regolare Corso di lezioni e/o esercitazioni pratiche, nel numero prestabilito e conformemente alle determinazioni assunte dalla competente struttura didattica e a svolgere ogni altra attività didattica propria del docente universitario compresa la partecipazione ai Consigli di corso di studio. Essi sono tenuti a presentare alla Facoltà una dettagliata relazione sull'attività svolta. Il loro impegno didattico non potrà essere inferiore a quello previsto per i docenti universitari a tempo definito. L'Università, da parte sua, è tenuta a corrispondere loro un compenso forfettario lordo, nella misura che sarà fissata dalla rispettiva Facoltà nel rispetto delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e della relativa posta di bilancio. Tale compenso non potrà essere superiore a quello che dovrebbe essere corrisposto per l'insegnamento se fosse affidato per supplenza. Art. 6 Contratti per lo svolgimento di corsi integrativi Al fine di coprire aree culturali e scientifiche non comprese nei corsi ufficiali possono essere attivati corsi integrativi a essi, affidandone lo svolgimento a studiosi o esperti cui possano riconoscersi significative esperienze tecnico-pratico di tipo specialistico ovvero che siano autori di particolari ricerche o di studi di alta qualificazione scientifica e/o professionale. Le Facoltà che intendono promuovere tali corsi, su proposta dei consigli dei corsi di studio non solo in sede di programmazione, debbono deliberare il programma del corso integrativo in relazione al contenuto del corso ufficiale, ma debbono, entro il 30 luglio dell'anno precedente, deliberare di indire apposite procedure selettive che si svolgeranno secondo quanto stabilito nell'art.3, ovvero di richiedere al Rettore la stipula con un determinato studioso o esperto, quando la specifica competenza sia rinvenibile in esso. Le delibere di stipula del contratto intuitu personae devono essere adeguatamente motivate e dovranno indicare i dati anagrafici e fiscali dello studioso od esperto. La Facoltà può rinviare l'attivazione del corso ad altro anno accademico e il corso rinviato va rifinanziato qualora venga espletato in successivi esercizi finanziari; del rinvio deve essere data comunicazione all'Amministrazione non oltre il 31 ottobre. Non è consentita la sostituzione di un corso con altro di diverso contenuto, salvo il caso di indisponibilità del docente designato, intuitu personae. Col docente cui va affidato l'incarico di tenere un corso integrativo di quello ufficiale deve essere stipulato dal Rettore un contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno accademico, che dovrà indicare l'eventuale numero delle lezioni da tenersi, la durata del corso e il compenso, da corrispondere in forma forfettaria in due soluzioni all'inizio e al termine del corso o in unica soluzione posticipata nella misura stabilita dagli Organi di Governo dell'Università, oltre che nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio; esso non potrà pero essere inferiore a L.2.000.000= né superiore a L.6.0000.000=. Art. 7 Status dei professori a contratto di cui all'art.6 Prima della stipulazione del contratto, in ogni caso, deve risultare l'ottenimento da parte del privato contraente dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ove ne ricorrano le condizioni. Il docente del corso, per la natura accessoria dell'attività didattica svolta, non partecipa agli Organi Accademici Collegiali. Art. 8 Normativa comune La prestazione deve essere eseguita personalmente dal contrattista il quale non può avvalersi neanche provvisoriamente di sostituti. Per il periodo della prestazione stessa l'Università provvede a proprie cure e spese alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. Qualora l'attività richiesta si configuri come un'attività di collaborazione coordinata e continuativa, i docenti per contratto devono essere iscritti ad apposita gestione separata presso l'INPS e i loro emolumenti vanno assoggettati al contributo di cui alla legge 335/95, o eventuali successive modificazioni. Art. 9 Disposizione finale A tutti i professori a contratto si applicano le norme sulle incompatibilità di legge per personale docente di ruolo. Il professore a contratto che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità legislativamente previste, deve darne immediata comunicazione al Rettore il quale adotta il provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto senza che il docente possa vantare diritti di alcuna natura nei confronti dell'Università. E' vietato il cumulo dei contratti con lo stesso docente nel medesimo anno accademico presso questa Università. Resta ferma per l'Università la facoltà di affidare le funzioni del professore a contratto, su proposta delle Facoltà interessate, senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti ad enti pubblici con cui siano state stipulate convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente. Art. 10 Disapplicazione di norme A norma dell'art.3 del D.M. 21 maggio 1998, n.242, sono disapplicati: a) gli articoli 25 e 100, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) l'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162; c) l'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché gli articoli 94, comma 3, 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e 14, comma 2, del D.P.R. del 10.3.1982, n. 162, limitatamente alla locuzione "professori a contratto Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale di adozione del Regolamento da pubblicarsi nel Bollettino di Ateneo