Care Colleghe, cari Colleghi, Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 4 dicembre con l'OdG riportato in appendice. - COMUNICAZIONI - E' stato fornito l'elenco dei PROGETTI PON (Misure 1.3 e 3.1 del MIUR) trasmessi congiuntamente dai quattro Rettori delle Universita' pugliesi. L'elenco e' disponibile nel mio studio. - E' stato fornito l'elenco dei PROGETTI AMMESSI al COFINANZIAMENTO in base all'Avviso MIUR 4391 del 31/07/01. L'elenco e' disponibile nel mio studio. - E' stato fornito l'elenco dei PROGETTI PRIN (ex 40%) cofinanziati dal MIUR e che vedono coinvolti gruppi dell'Univerisita' di Bari. L'elenco e' disponibile nel mio studio. - Il Dott. G.De Santis e' stato nominato VICARIO del DIRETTORE AMMINISTRATIVO a decorrere dal 1 Dicembre. 9) E' stato approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA (ex Corsi di Perfezionamento). Si tratta di un regolamento che si affianca a quello gia' approvato per i MASTER universitari per i quali la normativa esige degli standard diversi, dal momento che i corsi di Master forniscono un Titolo di Studio a differenza dei Corsi considerati in questo Regolamento. Per vostra comodita' il regolamento in questione e' riportato nell'Appendice 1. 10) Alcuni DOTTORATI di RICERCA si stanno trovando in difficolta' per rispettare le scadenze previste dal nostro Regolamento. Infatti, per RITARDI di varia natura, potrebbero non mettere i vincitori in condizione di prendere servizio, come richiesto, entro il 31 dicembre. In particolare si e' discusso di due situazioni diverse: a) Dottorati il cui bando, per varie ragioni, e' stato pubblicato solo il 2 novembre. In questo caso i tempi per l'espletamento delle prove di ammissione sono molto ristretti. Per evitare di derogare dalla norma regolamentare (esponendosi peraltro al rischio di ricorsi) e' stato deciso di non concedere nessuna proroga alla presa di servizio. Piuttosto e' stato fatto osservare che i candidati possono rinunciare all'intervallo di tempo fra prova scritta e orale: in questo caso diventa possibile far partire il Dottorato nei termini previsti. I Presidenti delle commissioni sono pertanto stati invitati a far presente questa situazione al momento della prova scritta. Nel caso che i candidati non rinunciassero al prescritto intervallo temporale il Dottorato avra' inizio da Novembre 2002. b) Dottorati ai quali sono stati ammessi, per varie ragioni, meno di 3 studenti. In questo caso abbiamo concesso che il Dottorato sia Bandito di nuovo, ma comunque con inizio differito a Novembre 2002. 11) Sono state BANDITE le seguenti VALUTAZIONI COMPARATIVE ORD ASS RIC RIC-RIS AGR AGR/08 - AGR/01, AGR/02 AGR/07 AGR/03 (2) AGR/10 AGR/11 ECO L-LIN/12 SECS-S/04 IUS/06, IUS/07 - SECS-P/01 M-GGR/02 (2) SECS-P/08 SECS-P/11 (2) ECO-TA - - SECS-P/11 - FAR - - BIO/16 MED/07 GIU - - IUS/08 - GIU-TA - - - - LET L-FIL-LET/04 - - - LIN L-ART/02 L-LIN/07 L-FIL-LET/10 - L-LIN/03 MED - MED/28 BIO/10 MED/05 MED/38 BIO/16 (3) MED/24, MED/25 MED/28 (2) VET - VET/01 VET/01, VET/02 - VET/03, VET/04 VET/05, VET/10 SCI FOR L-FIL-LET/10 - ING-INF/05 - L-LIN/11 M-FIL/01, M-PSI/04 M-PED/02 M-PSI/06, M-STO/04 MED/42 SCI MFN GEO/04 BIO/07 INF/01 (3) GEO/10 MAT/06 SCI MFN-TA - - BIO/07 - SCI POL IUS/20 SECS-S/05 IUS/14 - SECS-P/02 12) Il Presidente del CIRP De Meo ha fatto presente che bisogna RINNOVARE il PRESIDENTE, il CONSIGLIO DIRTTIVO, il CONSIGLIO SCIENTIFICO, il COLLEGIO REVISORI dei CONTI, e le tre SEZIONI del CIRP per il TRIENNIO 2002/04. Il Senato ha rinviato la decisione alla riunione di Gennaio chiedendo anche una relazione sui compiti e sull'operato del CIRP. 14) I colleghi Barbuti, Cecchi e Tateo (assieme a tre altri del CdA) formano una Commissione incaricata di rivedere le PROCEDURE di AFFIDAMENTO dei CONTRATTI di INSEGNAMENTO. 15) Sono stati approvate alcune modifiche ai REGOLAMENTI per la MOBILITA' INTERNA e per i TRASFERIMENTI di Professori e Ricercatori. Per comodita' i due testi sono riportati nelle Appendici 2 e 3. 19) Un accordo raggiunto il 27/11/01 con la Provincia di Taranto consentiraà l'ATTIVAZIONE DA QUEST'ANNO dei CdL (sede TA) di BENI CULTURALI e MARICOLTURA. Il testo del Verbale d'intesa e' in visione nel mio studio. 20) E' stato posto il problema dei CORSI di LAUREA con PICCOLI NUMERI di IMMATRICOLATI. Come e' noto il nostro Regolamento Didattico (Art. 8.3) non impone la loro disattivazione, ma prescrive che "il Senato Accademico valuterà i casi in cui, negli ultimi tre anni, si sia verificata una delle condizioni seguenti: il numero medio di docenti sia sceso al di sotto di quanto previsto al comma 1°, il numero medio degli immatricolati sia inferiore a 15, il numero totale degli iscritti in corso sia inferiore a 10 per anno". Per questo motivo l'allarme e' stato giudicato prematuro. E' stato pero' anche sottolineato che le Facolta' interessate dovrebbero tenere un comportamento responsabile (proponendo eventuali accorpamenti) anche perche' il numero degli iscritti ad un CdL puo' influenzare in maniera negativa l'ammontare del FFO che il MIUR assegna annualmente all'Ateneo. 29) L'Amministrazione e' stata invitata ad organizzare, nel piu' breve tempo possibile, l'ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI NUOVI CdL e nella nuova Facolta' di Biotecnologie. A questo proposito, pero', dagli stessi studenti e' venuta l'osservazione che l'attuale proliferazione dei corsi rende praticamente impossibile che ci possano essere studenti in tutti gli organismi. Sara' pertanto necessario un preventivo chiarimento. Ad ogni mopdo dal Senato e' venuta anche una sollecitazione al Decano della nuova Facolta' di Biotecnologie ad organizzare subito l'elezione del nuovo preside senza attendere le eventuali elezioni degli studenti. Saluti Nicola Cufaro Petroni ===================== OdG ===================== l) Nulla osta insegnamenti fuori sede 2) Autorizzazione residenze fuori sede 3) Patrocini 4) Convenzioni: - Star Service SpA (Economia) - Az.Agricole varie (Dip.Preod.Animale) - INFN - AMGAS SpA - Università di Ginevra (Dott.Storia d.Scienza) 5) Pratiche studenti 6) Costituzione C.Interdip.Ric. (Disturbi d'ansia...) 7) Premio di studio R.Moro (cambio destinazione) 8) Reg.assegnazione Premi di Laurea ai migliori laureati 9) Reg.Corsi Form.Finalizzata e serv.didattici integrativi 10) Richieste - ribandire concorsi Dottorato - proroga attivazione Dottorato e deroga Art.5 del Reg. 11) Bandi Concorso posti di Professore e Ricercatore 12) Rinnovo cariche sociali CIRP (2002/04) 13) Adesione al Cons.Interuiniv.St.Ist.Politiche Cost.Italiane 14) Rinnovo procedure affidamento di contratti di insegnamento 15) Reg.Trasferimenti e Mobilita' di docenti e ricercatori 16) Disattiv.IIo curric. CdL Sc.dell'Educ. e Formaz. 17) Contr.di Insegn. Sc.Spec. Dir.Econ.della Com.Europea 18) Sanatoria mediante contr.insegn. DU di Medicina 19) Attivazione dei CdL con sede a Taranto: - Scienze Fisioterapiche - Beni Culturali - Maricoltura 20) Disattiv.di CdL per basso n.di iscritti (nota Preside di Agraria) 21) Istituzione Lauree specialistiche 22) Progetto celebraz.150o annivers.Unita'd'Italia 23) Esperti linguistici - richiesta di esperti linguistici (Economia) - lavori apposita commissione - valutazione per Cons.Centro Linguistico - componente Comm.Collab.Studenti ai serv. dell'Univ. 24) Comp.Did.docenti di settori di anni succ.al I (Biotecnologia) 25) Uniform.procedure chiamata docenti I e II fascia 26) Studenti decaduti dagli studi prima del Reg.Didattico 27) Elezioni Sc.Spec. Microbiol.Virologia 28) Commissione per collaboraz.di studenti con Universita' 29) Elez.studenti in Fac d CdL di nuova istituzione 30) Master "Carriere Eur.e coop.econ.internazionale" =================== APP 1 ======================================= Regolamento per la disciplina dei Corsi di formazione finalizzata e dei Servizio didattici integrativi Art. 1 Ambito del Regolamento Il presente regolamento disciplina l'attivazione di corsi non finalizzati al conseguimento di un titolo di studi universitario realizzati dall'Università anche in collaborazione con Enti pubblici o privati. Art. 2 Corsi promossi dall'Università L'Università può promuovere, in risposta ad esigenze avvertite sul territorio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, corsi di aggiornamento professionale, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente che non si concludono con un titolo di studi universitario, ma con il rilascio di un attestato delle competenze acquisite e/o della frequenza. L'attestato può dar diritto al riconoscimento di crediti formativi nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo. Art. 3 Corsi attivati su bandi esterni In caso di collaborazione dell'Università con altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione di corsi di studio e/o addestramento oggetto di specifici bandi o avvisi, la struttura interessata è comunque tenuta all'osservanza delle specifiche norme stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in relazione alle diverse tipologie di contratti e/o convenzioni (contratto di Consorzio, di costituzione di Associazione temporanea di impresa, accordo di collaborazione) da stipularsi per lo svolgimento dell'attività in collaborazione. Nell'ipotesi in cui, al termine della frequenza del corso come sopra realizzato, sia previsto un attestato o certificazione che dia diritto al riconoscimento di crediti, l'impegno al riconoscimento, quando non altrimenti disciplinato, dovrà essere deliberato dal Consiglio di Facoltà interessato. Art. 4 Corsi di prevalente interesse esterno Nell'ipotesi in cui i corsi siano progettati e/o realizzati dall'Università su richiesta di Enti pubblici o privati per il conseguimento di obiettivi di loro esclusivo o prevalente specifico interesse, si applicherà la disciplina del combinato disposto degli Art. 69 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e Art. 4, 5, 6, 7, 11 del Regolamento per Prestazioni a pagamento, Contratti di ricerca, Consulenza, Servizi e Contributi di ricerca, salvo quanto previsto dal successivo Art. 7. Art. 5 Soggetti proponenti Le proposte di attivazione dei corsi di cui agli articoli precedenti sono avanzate al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di relativa competenza da una o più Facoltà anche su iniziativa di Dipartimenti o di altre strutture didattiche o di ricerca. Le proposte indicano le attività formative previste, le modalità di assegnazione degli incarichi di insegnamento e di eventuale supporto, i requisiti di ammissione e di immatricolazione al corso, l'eventuale numero massimo di partecipanti e i criteri e le modalità di selezione nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore al massimo stabilito. Art. 6 Gestione dei corsi La gestione amministrativa dei corsi di cui agli articoli precedenti è affidata di norma alla Facoltà che ne ha richiesto l'istituzione, ma può essere anche affidata alla struttura (Dipartimento o altro Centro di spesa) che ha assunto l'iniziativa. I fondi sono gestiti secondo le norme stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in relazione alla natura giuridica della struttura affidataria della gestione. La gestione didattica è affidata ad un Collegio nominato dalla Facoltà e diretto da un Presidente eletto fra i professori di ruolo che ne fanno parte. Art. 7 Finanziamenti Le attività formative di cui agli articoli precedenti sono finanziate con eventuali contributi richiesti ai partecipanti e/o con eventuali apporti di soggetti esterni. A tal fine la proposta di attivazione del corso deve essere corredata del relativo piano finanziario. Le attività di progettazione, coordinamento e docenza relative al corso, possono dar luogo ad emolumenti specifici da definire nel piano finanziario unitamente a quelli da attribuire ad eventuali collaborazioni esterne e al personale tecnico amministrativo ove impegnato in aggiunta agli obblighi di servizio con specifico incarico, nel rispetto del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Dalle somme rivenienti dai contributi degli iscritti al corso è trattenuta una quota pari al 10% a favore del bilancio universitario, a copertura dei costi generali, e una somma pari al 10% a favore della struttura affidataria della gestione amministrativa. ======================== APP 2 ============================= REGOLAMENTO di ATENEO PER il TRASFERIMENTO dei PROFESSORI e RICERCATORI Il presente Regolamento disciplina le procedure per il trasferimento dei professori e ricercatori da altre sedi universitarie all'Università di Bari. Art. 1 Il Consiglio di Facoltà, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche, essendo disponibile la relativa copertura finanziaria, in ottemperanza a quanto disposto dagli Artt. 44 e 48 dello Statuto dell'Università di Bari, può chiedere di coprire posti vacanti e disponibili mediante trasferimento. Art. 2 Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Ordinaria -, i professori di ruolo e i ricercatori che abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno due anni accademici, possono presentare istanza al Preside della Facoltà interessata. Tuttavia la presa di servizio nella nuova sede non potrà avvenire se non dopo la scadenza del terzo anno di servizio nella sede di provenienza. Art. 3 Il Consiglio di Facoltà, in ottemperanza a quanto disposto dagli Artt. 44 e 48 dello Statuto dell'Università di Bari, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, con adeguata motivazione individua l'idoneo a ricoprire il posto disponibile. In assenza di adeguata motivazione il Rettore rinvia il provvedimento al Consiglio di Facoltà con richiesta di riesame. Art. 4 In presenza di più candidati la scelta è effettuata mediante valutazione comparativa secondo i seguenti criteri: a) congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; b) originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica; c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica. Per i fini di cui al comma precedente si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono in ogni caso titoli da considerare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri; b) l'attività didattica svolta; c) i servizi prestati in atenei ed enti di ricerca italiani o stranieri; d) il titolo di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, per le valutazioni comparative a posti di ricercatore; e) l'attività clinica svolta mediante rapporto di formazione o di lavoro, coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, la direzione o il coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale o internazionale. Art. 5 Il candidato prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il trasferimento è disposto, fatte salve le disposizioni del comma successivo. I Consigli di Facoltà, con approfondita motivazione in ordine alla qualificazione scientifica e didattica nonché clinica, per i settori per i quali sia richiesta tale competenza specifica, possono chiamare per trasferimento professori di ruolo e ricercatori. Nel caso di domande di trasferimento su un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di afferenza, il Senato Accademico delibera dopo aver acquisito il parere del CUN. La mancata risposta alla richiesta di parere nel termine di giorni 90 dalla richiesta stessa equivale a parere favorevole. L'obbligatorio parere del CUN non è vincolante, ma il provvedimento, da adottarsi con decreto rettorale, deve contenere le motivazioni della eventuale difformità da tale parere. Art. 6 L'esito della procedura di trasferimento sarà comunicato personalmente ai candidati al domicilio da loro indicato in domanda e da quel momento inizieranno a decorrere i termini per eventuali impugnative. Art. 7 Il trasferimento è disposto con decreto rettorale. Il provvedimento di trasferimento potrà essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 8 Per ciascun concorso per strasferimento è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Art. 9 Il presente Regolamento, unitamente al provvedimento del Rettore di emanazione dello stesso, sarà inviato al competente Ministero per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ed entrera' in vigore dal giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale. La pubblicizzazione del predetto decreto rettorale di adozione del Regolamento avverrà mediante trasmissione dello stesso ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento nonché per via telematica. ========================== APP 3 ========================== REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' INTERNA dei PROFESSORI e RICERCATORI nell'UNIVERSITA' di BARI Art. 1 1) Il Consiglio di Facoltà può deliberare di coprire un posto di docente di ruolo di prima o seconda fascia o di ricercatore mediante mobilità all'interno dell'Università di Bari, purchè disponga delle relative risorse finanziarie. 2) Il relativo bando di mobilità interna viene pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Università di Bari e gli viene data anche adeguata pubblicità per via telematica con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei criteri di comparazione nel caso di più aspiranti. Deve altresì prevedere l'accertamento del possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto di bando, nonché specificare la tipologia dell'impegno didattico scientifico se la mobilità viene bandita per docenti di prima o seconda fascia. 3) Il Consiglio di Facoltà, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, delibera con adeguata motivazione di chiamare o non chiamare per mobilità interna uno degli aspiranti. 4) Possono presentare domanda direttamente al Preside di Facoltà richiedente i docenti di ruolo della fascia richiesta (ordinari, associati o ricercatori). 5) In assenza di adeguata motivazione, il Rettore può chiedere alla Facoltà di integrare la decisione, motivandola adeguatamente. 6) La mobilità interna non è consentita per gli aspiranti che, al momento della chiamata in servizio, non abbiano trascorso almeno tre anni accademici nella facoltà di provenienza, salvo nulla osta della Facolta' di provenienza. Art. 2 1) Nell'interesse superiore degli studi, o quando sussistano esigenze di piena utilizzazione dei docenti o di riequilibrio del corpo docente fra le Facoltà, il Senato Accademico, su richiesta o col consenso del docente interessato, previo nulla osta della Facoltà di provenienza e su motivata proposta della Facoltà di destinazione, valutata e accertata l'adeguata qualificazione scientifica e didattica nonché clinica (per i settori in cui sia richiesta tale competenza specifica) dell'interessato, delibera la mobilità di un docente, con posto e relativa dotazione finanziaria, da una Facoltà all'altra e per la stessa tipologia. 2) Nell'interesse superiore degli studi, o quando sussistano esigenze di piena utilizzazione dei docenti la Facoltà, su richiesta o consenso dell'interessato, valutata e accertata con motivata deliberazione l'adeguata qualificazione scientifica e didattica nonché clinica (per i settori in cui sia richiesta tale competenza specifica) dell'interessato, può disporre la mobilità interna alla stessa Facoltà di un docente da un settore scientifico-disciplinare a un altro previa delibera conforme del Senato Accademico. Art. 3 1) La mobilità interna è disposta con decreto rettorale e ha decorrenza dall'inizio dell'Anno Accademico successivo. 2) Il decreto rettorale è atto definitivo ed è comunicato agli interessati: dal momento della comunicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 3) Nel caso di mobilità interna su un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di afferenza, il Senato Accademico delibera dopo aver acquisito il parere del CUN. La mancata risposta alla richiesta di parere nel termine di giorni 90 dalla richiesta stessa equivale a parere favorevole. L'obbligatorio parere del CUN non è vincolante, ma il provvedimento, da adottarsi con decreto rettorale, deve contenere le motivazioni della eventuale difformità da tale parere. Art. 4 1) La Facolta' dislocata su piu' sedi puo' deliberare di coprire un posto di docente di ruolo di I o II fascia o di ricercatore mediante trasferimento interno alla stessa Facolta', purche' disponga sulle sedi interessate delle relative risorse finanziarie. 2) I trasferimenti di cui al comma 1 seguono le procedure dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'Art. 1. 3) La Facolta' che effettua trasferimenti interni assicura la copertura del posto lasciato libero dal docente trasferito fino ad espletamento della relativa procedura di valutazione comparativa. Art. 5 Il presente Regolamento, unitamente al provvedimento del Rettore di emanazione dello stesso, sarà inviato al competente Ministero per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ed entrera' in vigore dal giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale. La pubblicizzazione del predetto decreto rettorale di adozione del Regolamento avverrà mediante trasmissione dello stesso ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento nonché per via telematica.