Care Colleghe, cari Colleghi, Il Senato Accademico si e' riunito venerdi' 29 giugno con l'OdG riportato in appendice. - COMUNICAZIONI - Il MIUR (da ora in poi i vecchi MURST e MPI si chiameranno cosi': Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca) ci comunica le scadenze per la pubblicazione dei BANDI di CONCORSO in relazione alle SESSIONI di VOTO 2002/03: Bandi entro il 15/01/02, voto in Aprile Bandi entro il 15/04/02, voto in Luglio Bandi entro il 15/07/02, voto in Ottobre Bandi entro il 15/10/02, voto in Gennaio 2003 1) Il SA, in attesa del parere del CUN sul nostro Regolamnto Didattico, ha iniziato a prendere in considerazione il problema dell'ATTIVAZIONE DEI NUOVI CORSI DI STUDIO. E' ritenuto auspicabile, ma non obbligatorio, che possano essere attivati tutti i tre anni dei diversi CdL in modo da rendere possibili eventuali passaggi di studenti dai vecchi ai nuovi corsi. Naturalmente le attivazioni vanno fatte compatibilmente con le risorse disponibili. E' stato inoltre consigliato, nella misura del possibile, di far fronte alle esigenze didattiche utilizzando eventuali coincidenze fra i corsi. Quanto alle Lauree Specialistiche e' stato ricordato che esse (tranne quelle di Medicina, Farmacia e Veterinaria) non sono ancora state istituite: si ritiene comunque che tutti gli adempimenti per la formulazione definitiva del manifesto degli studi - comprese eventuali lauree specialistiche - saranno completati in una riunione di SA alla fine di luglio (il CUN dovrebbe discutere il nostro Regolamento verso il 19 luglio). E' stato infine osservato che il numero degli esami dei CdL proposti sembra eccessivo: per questo motivo il SA ha ritenuto di invitare le Facolta' ad attenersi, indicativamente, ad un numero di esami di circa 7 per anno di corso. Per il momento - ma c'e' ancora un po' di tempo per le modifiche - le proposte di attivazine dei nuovi CdL (tra parentesi gli anni attivati) sono le seguenti: AGRARIA: - Produzioni vegetali (I) - Tecnologia delle trasformazioni dei prodotti agro-alimentari (I) - Gestione tecnico economica del territorio rurale (I) - Tutela e manutenzione del territorio d'interesse forestale (I) - Produzioni animali nei sistemi agrari (I) - Scienze e Tecnologie Agrarie (I-III) - Scienze forestali e ambientali (I-III) - Tecnologie fitosanitarie (I-III) ECONOMIA: - Scienze statistiche ed economiche (I-III) - Economia aziendale - BA (I-III) - Economia e commercio - BA (I-III) - Economia e commercio - TA (I-III) - Economia aziendale - TA (I) - Economia aziendale - BR (I) FARMACIA: - Farmacia "specialistica" (I-V) - Chimica e tecnologie farmaceutiche "specialistica" (I-V) - Informazione scientifica sul farmaco (I-III) - Tecnologie erboristiche (I-III) GIURISPRUDENZA: - Scienze giuridiche (I-III) - Scienze giuridiche - TA (I-II) LETTERE: - Scienze storiche e sociali (I) - Scienze letterarie (I) - Filosofia (I) - Scienze dei beni culturali (I) LINGUE: - Mediazione linguistica in area Mediterr - BR (I) - Lingue e letterature straniere (I) MEDICINA: - Medicina "specialistica" (I-VI) - Odontoiatria "specialistica" (I-V) - Dietista (I) - Fisioterapista (I) - Igienista dentale (I) - Infermiere (I) - Logopedista (I) - Ortottista (I) - Ostetrico (I) - Audiometrista (I) - Audioprotesista (I) - Prevenzione ambiente e luoghi di lavoro (I) - Riabilitazione psichiatrica (I) - Laboratorio biomedico (I) SCIENZE della FORMAZIONE: - Scienze della Comunicazione (I) - Scienze e tecniche psicologiche (I) - Scienze dell'educazione e della formazione (I) SCIENZE M.F.N. - Biologia cellulare e molecolare (I-II) - Fisica applicata (I-III) - Conservazione e recupero dei beni naturali (I-II) - Scienze biosanitarie (I-II) - Biologia applicata agli ecosistemi (I-II) - Scienze geologiche (I-II) - Chimica (I) - Tecnologie chimiche (I) - Fisica (I-III) - Scienza dei materiali (I-II) - Informatica (I-III) - Informatica e comunicazione digitale (I-III) - Scienze ambientali - TA (I-II) - Gestione delle risorse del mare e delle coste - TA (I-II) - Scienze naturali (I-II) - Matematica (I-II) - Scienze e tecnologie per la diagnostica e conservazione dei beni culturali (I) SCIENZE POLITICHE: - Pace, cooperazione e sviluppo nell'area mediterranea (I) - Operatori dell'Amministrazione pubblica e privata (I) - Scienze politiche e sociali (I) - Scienze politiche, relazioni internazionali e stati europei (I) - Operatore dei servizi sociali (I) VETERINARIA: - Medicina veterinaria "specialistica" (I) - Scienze zootecniche e sanita' di alimenti di origine animale (I) 3) Sono state distribuite le annualita' di CORSI INTENSIVI 2000/01 secondo i criteri gia' adottati per gli anni precedenti: AGR 3 ECO 13 FAR 3 GIU 22 LET 6 LIN 4 MED 6 SCI FOR 8 SCI MFN 9 SCI POL 6 VET 3 Dato il ritardo con cui e' stata effettuata la ripartizione tali corsi dovranno di norma essere tenuto entro il 31/10/01; in caso contrario essi potranno essere tenuti nell'a.a. 2001/02, ma evitando sovrapposizioni con i corsi ufficiali. Il 31/10/01 i Presidi dovranno presentare una relazione sull'efficacia dei corsi svolti. 4) A completamento delle richieste di BANDI di CONCORSO IIIa TORNATA 2001 la Facolta' di Economia ha chiesto 9 posti di Ricercatore cosi' suddivisi: ECO-BA: IUS/01, IUS/10, M-GGR/02, SECS-P/01, SECS-P/08 (2), SECS-P/12, SECS-S/06 ECO-TA: SECS-P/13 10) Il SA ha stabilito che i PRESIDI di Lettere e Scienze della Formazione sono RIELEGGIBILI per un ulteriore mandato. Il problema nasceva dal fatto che l'Art.74 delle Disposizioni Finali e Transitorie dello Statuto cosi' recitava: "1. Il Rettore, i Presidi di Facolta', i Presidenti e i Direttori delle Strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione. 2. I titolari delle cariche elettive di cui al precedente comma 1, nonche' i componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato." Al sottoscritto (che nel 1996 aveva contribuito alla redazione dello Statuto) la norma sembra assolutamente chiara: i due presidi in questione (in carica al 31/10/96, data dell'entrata in vigore dello Statuto, e successivamente nuovamente eletti nel Nov.98) non possono essere considerati rieleggibili. Essendo stata invece tale norma giudicata "ambigua", durante il SA del 4.5.01 (vedi il mio resoconto di quella seduta fra le Varie) i suddetti Presidi hanno avanzato richiesta di poter essere considerati rieleggibili per ragioni di opportunita' accademica. Il SA aveva chiesto allora un parere legale al Prof. Paparella, che sostanzialmente ha risposto rimettendo la decisione al SA. Il Rettore ha quindi chiesto un secondo parere al Prof. Caputi Jambrenghi il quale al quesito "se i citati presidi possono essere eletti ancora una volta" ha risposto in un modo che devo riportare testualnmente essendo incapace di sintetizzarlo significativamente in qualsivoglia altra maniera: " In favore della soluzione affermativa sembra militare la LETTERA della norma che contiene l'espressione "possono essere RIELETTI" - non ELETTI - per "un solo ulteriore mandato". Il Preside sarebbe pertanto ancora eleggibile perche' non ancora "rieletto" con le nuove norme sull'elettorato attivo, bensi' soltanto una volta "eletto". Ancora la RATIO di una norma interpretata come si e' detto, potrebbe intendersi fondata sulla circostanza che con l'entrata in vigore di nuove regole in ordine all'elettorato attivo il normatore statutario abbia inteso istituire un ponte di passaggio caratterizzato dall'irrilevanza di ogni precedente nomina in vista dell'avvento di una organizzazione del tutto nuova: si cambia regime giuridico, si rinnovano le cariche "ab imis" e divengono percio' irrilevanti le precedenti elezioni e rielezioni del soggetto interessato." Tanto sfoggio di scienza giuridica dal sapore vagamente manzoniano ha cosi' profondamente colpito la fantasia di tutti gli altri componenti del SA che alla fine mi sono ritrovato da solo a votare contro una deliberazione che non posso non giudicare in contrasto con qualunque mia idea di "diritto". 11) E' stata approvata la ripartizione del Fondo Comune di Riequilibrio operata dalla Commissione per il RIEQUILIBRIO DEL PERSONALE DOCENTE. Con quest'atto terminano i lavori di una commissione insediata per la prima volta l'11/9/97. Il risultato di tali lavori e' piuttosto complesso ed e' contenuto in una serie di tabelle statistiche e di proposte di ripartizione (in un file Excel di circa 730 K) che possono essere messe a disposizione di chiunque me ne faccia richiesta. Praticamente si trattava di ripartire un fondo di circa 18.3 MD proveniente dalle quote di riequilibrio MURST 1998 e 1999 in modo da tenere conto delle esigenze di tutti, e contemporaneamente di ridurre i disequilibri fra le Facolta'. I disequilibri di cui si parla qui sono quelli fra le risorse (docenti e finanziamenti per la docenza) attribuite ad una Facolta', e le sue attivita' misurate in termini di didattica (studenti, esami, corsi di studio ecc.) e di ricerca (dottorati, cofinanziamenti ecc.). Va inoltre ricordato che un DR del 12/1/00 aveva anticipato 6 MD di tale fondo ripartendolo come segue: ECO 0.6 MD GIU 3.0 MD VET 0.4 MD SCI FOR 1.0 MD SCI POL 1.0 MD Senza entrare nel dettaglio delle tabelle (che comunque sono a disposizione di tutti) riportero' qui soltanto il risultato finale (in ML) della ripartizione: SALDO ANTICIPO TOTALE AGR 302 0 302 ECO 2.434 600 3.034 FAR 2.408 0 2.408 GIU 0 3.000 3.000 LET 1.115 0 1.115 LIN 1.014 0 1.014 MED 849 0 849 SCI FOR 1.055 1.000 2.055 SCI MFN 1.025 0 1.025 SCI POL 779 1.000 1.779 VET 1.347 400 1.747 Naturalmente bisogna ricordare che questa ripartizione non riflette il peso relativo delle singole Facolta': essa premia maggiormente le Facolta' considerate "povere" secondo i parametri adottati, e corrispondentemente e' meno generosa con le Facolta' ritenute "ricche". Il risultato e' una riduzione complessiva del livello di disequilibrio di tuttele Facolta' rispetto alle esigenze ideali misurate dal modello della commissione. 13) Come ricorderete il SA aveva deciso di distribuire solo per l'impegno individuale il FONDO DI INCENTIVAZIONE DELLA DIDATTICA per il 1999, mentre quello per il 2000 (di 2.216 ML) doveva tenere conto dei PROGETTI. Una commissione ha redatto una lista dei progetti approvati dalle Facolta' per l'a.a. 2000/01 (quelli del 1999/00 sono stati ripresentati) ignorando i progetti "individuali" dato che l'Art.5 del regolamento parla di "gruppi di docenti" e mettendo in evidenza i relativi stanziamenti finanziari. La lista e' a disposizione nel mio studio. Da tale censimento si deduce subito che il Fondo 2000 e' sufficiente per finanziarli tutti lasciando anche un margine per le incentivazioni individuali. Il problema principale e' stato pero' presentato dal fatto che la grande maggioranza dei progetti non sono ancora stati realizzati in assenza di una qualche indicazione in merito da parte del SA, mentre il regolamento prevede che i compensi per i progetti possono essere erogati solo dopo il completamento dei progetti stessi. E' stato pertanto deciso che: (a) i progetti gia' realizzati saranno remunerati una volta acquisita la prescritta valutazione da parte delle Facolta'; (b) i presentatori di progetti non ancora realizzati hanno tempo per completarli fino al 30/11/01 in modo da potere essere pagati sui fondi del 2000; (c) il resto dei fondi 2000 sara' distribuito per l'incentivazione individuale; (d) i progetti non realizzati entro il 30/11/01 possono essere ripresentati per il 2001/02 in modo da essere retribuiti dal nuovo fondo 2001 che sara' presumibilmente attribuito a questo Ateneo. 14) E' stato approvato il REGOLAMENTO PER I MASTER UNIVERSITARI. Il testo e' allegato in appendice a questo messaggio. Il SA ha cercato di redigere un regolamento piuttosto agile che consenta di istituire o chiudere i Master con relativa facilita' sempre garantendo che essi corrispondano ad almento 60 crediti didattici, ovvero al lavoro di un anno accademico. In particolare sono state eliminate le scadenze temporali in maniera che i Master possano essere attivati, nel rispetto di tutti gli altri criteri, a partire da qualunque momento senza essere legati all'inizio dell'anno accademico. Questo vuol dire che le richieste di attivazione non dovranno essere presentate tutte insieme entro una certa data, ma potranno pervenire quando sara' ritenuto opportuno. Va tenuto presente, pero', che questo significa che i Master non compariranno piu' nel Manifesto generale degli studi o sulla Guida dello Studente: bisognera' invece curarne diversamente la diffusione e la pubblicita' (manifesti, annunci sui giornali, pagina web ecc.). Si noti l'Art.8 sulle verifiche: con esso il SA intende instaurare una forma di controllo sulle effettive ricadute occupazionali delle nostre attivita' didattiche. La medesima commissione che ha redatto questo regolamento (Valleri, Di Giandomenico, Nuzzaci, Cufaro, Santoro), integrata con i colleghi Borzacchini e Tafaro, e' anche incaricata di redigere un regolamento per le "altre attivita' didattiche" (ad esempio i vecchi Corsi di Perfezionamento) che non ricadono nelle categorie dei CdS che forniscono un TITOLO (i due livelli di CdL, le Scuole di Specializzazione ove previste e i Master), ma che possono essere svolte per particolari esigenze di formazione ed aggiornamento. 16) E' stato definitivamente dato il via all'istituzione dell'AGENZIA PER I RAPPORTI CON L'ESTERNO (Art.59 dello Statuto): una commissione composta da Svelto, Borzacchini e Liberati e' stata incaricata di predisporre un regolamento. 22) Con 200 MD provenienti dalla vendita delle licenze UMTS sara' finanziato il PROGETTO CAMPUS-ONE della CRUI (Conferenza dei Rettori) con l'obiettivo di sostenere le Universita' nell'attuazione della RIFORMA DIDATTICA. Il progetto e' triennale, favorisce le sedi meridionali e COFINANZIA varie azioni degli Atenei tra cui eventuali corsi di laurea sperimentali. La SCADENZA per la presentazione di Progetti alla CRUI e' il 20 settembre: la documentazione e' a disposizione nel mio studio. Saluti Nicola Cufaro Petroni ================================================= REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI Art. 1 Definizione L'Università degli Studi di Bari promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento del Diploma di laurea o di laurea specialistica alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i master di primo e di secondo livello. Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Università di Bari" ineriscono esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono. Art. 2 Soggetti proponenti Le proposte di istituzione ed attivazione di corsi di master possono essere presentate da una o più Facoltà. Le proposte possono prevedere la collaborazione, anche in forma consortile, con altre Università italiane e/o straniere ed in tali casi il titolo può essere rilasciato a firma congiunta dei rispettivi rappresentanti legali. Possono essere, altresì, previste collaborazioni con enti e soggetti pubblici e/o privati. Nel caso di attivazione di master internazionali la proposta e le successive deliberazioni, anche relative alla gestione del corso di cui all'art.5 del presente regolamento, sono disciplinate dalle specifiche convenzioni. Art. 3 Proposte di attivazione Ciascuna proposta di istituzione di un corso di master universitario deve indicare: a) la domanda formativa espressa dal territorio, alla quale è specificatamente finalizzata l'offerta didattica; b) gli obiettivi formativi qualificanti, anche in relazione agli sbocchi professionali e alla spendibilità a livello internazionale; c) almeno quattro professori e ricercatori dell'Università di Bari per anno di corso di master che assicurino, in qualità di proponenti, le previste attività didattiche; tale impegno è incompatibile esclusivamente con un analogo impegno per altri corsi di master del medesimo livello; d) il progetto generale di articolazione delle attività formative, i relativi contenuti e l'attribuzione dei rispettivi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della valutazione della prova o delle prove finali. L'impostazione degli Ordinamenti didattici deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e di adeguamento periodico al rinnovamento delle condizioni del mercato del lavoro. Il progetto deve prevedere l'acquisizione di almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica; e) i titoli di studio richiesti per l'ammissione e l'eventuale relativo debito di crediti; f) il numero massimo degli iscritti, nonché eventualmente il numero minimo senza il quale il corso non è attivabile, i requisiti e le modalità di ammissione; g) i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento di crediti oltre quelli richiesti per l'ammissione; h) gli eventuali obblighi di frequenza; i) le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all'organizzazione del corso; j) l'indicazione delle aule, dei laboratori e delle strumentazioni messe a disposizione con delibera dalle strutture coinvolte nel corso; k) l'impegno di eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso; l) per i master universitari di area medica, l'impegno delle aziende o delle strutture sanitarie in cui si svolgeranno le attività formative ad autorizzare lo svolgimento, da parte degli studenti del master, di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, previste nel programma formativo; m) il piano finanziario, sia con riguardo alle tasse e contributi richiesti agli iscritti, sia con riferimento ai costi per la docenza ed il funzionamento. I corsi di master devono realizzarsi con fondi provenienti dagli studenti iscritti, e da eventuali contributi di Enti esterni. Sui contributi degli iscritti deve essere prevista una ritenuta pari al 20% a favore del bilancio universitario a copertura dei costi per la gestione della carriera dello studente. Deve essere, altresì, prevista una ritenuta sull'intero finanziamento del corso di una quota pari al 10%, da devolversi alla struttura preposta alla gestione amministrativa. Art. 4 Istituzione ed attivazione L'istituzione e l'attivazione del corso di master sono disposte con decreto del Rettore previa l'approvazione della proposta da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza. In caso di realizzazione del corso in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, la proposta e le successive deliberazioni dovranno conformarsi alle seguenti indicazioni: a) l'ente convenzionato può impegnarsi a concorrere all'organizzazione e gestione del corso mediante apporto di risorse finanziarie, strumentali, umane; b) al personale dell'ente convenzionato possono essere affidate, senza oneri per l'Università, attività formative a carattere professionalizzante, ovvero, nel caso in cui si tratti di altra Università, incarichi di insegnamento ufficiale e curriculare. Per le competenze non presenti nel loro interno, gli enti convenzionati possono assumere l'onere del finanziamento necessario per il compenso a docenti a contratto; c) l'apporto dell'ente può avere ad oggetto l'erogazione di borse di studio a favore degli iscritti al corso. Art. 5 Gestione del corso La gestione amministrativa del corso di master è affidata, di norma, alla Facoltà che ha richiesto l'istituzione o, in caso di richieste congiunte, alla Facoltà cui afferisce la maggior parte dei docenti coinvolti nella sua realizzazione. Tale gestione può essere anche affidata ad un Dipartimento, o altri Centri Interdipartimentali disponibili indicati dalla Facoltà. I Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali gestiscono l'amministrazione dei corsi di master secondo le norme delle Sezioni II e III del Titolo V del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità relative ai Dipartimenti e ai Centri Interdipartimentali. La gestione didattica è affidata agli Organi previsti dalle norme statutarie e dai regolamenti vigenti per i corsi di studio dell'Ateneo. La gestione della carriera degli iscritti al master è affidata alla segreteria studenti della Facoltà interessata. In caso di master organizzato in forma consortile, le modalità di gestione sono determinate nell'atto costitutivo e relativo statuto. Art. 6 Attività di docenza I docenti ed i ricercatori svolgono le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici. Ai fini della propria programmazione didattica complessiva le Facoltà terranno conto anche dell'impegno del personale ad essa afferente nell'ambito dei corsi di master. Nel caso in cui venga superato il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente interno all'Ateneo può essere compensato esclusivamente con i fondi di pertinenza del corso o con quelli destinati all'incentivazione dell'attività didattica. Il compenso potrà essere erogato solo a prestazione conclusa, previa attestazione, da parte del Presidente del corso, dello svolgimento dell'attività . L'affidamento dell'attività didattica a personale esterno all'Università avviene in conformità al D.M. 21 maggio 1998, n. 242 e al Regolamento attuativo sui professori a contratto approvato dall'Università, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. b). Può essere previsto altresì l'utilizzo di personale esterno all'Ateneo per lo svolgimento di attività di tutorato e integrative a quelle formative previste. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei professori a contratto e quelli relativi al rimborso/compenso a favore del personale esterno di cui al precedente comma gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso. I compensi per i professori a contratto e quelli per seminari e conferenze potranno essere liquidati solo alla conclusione del loro corso, previa attestazione dell'attività svolta da parte del Presidente del corso. Art. 8 Valutazione della qualità didattica dei corsi di studio Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di master, sono attivati adeguati sistemi di valutazione. A tal fine, il Presidente del corso di master presenta alla Facoltà interessata una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, per la trasmissione agli Organi competenti. In particolare dovranno essere monitorate, nei tre anni successivi al termine del corso, le collocazioni lavorative di coloro che hanno conseguito il titolo di master. Art. 9 Norma transitoria Fino alla conclusione dei corsi di laurea e laurea specialistica di cui all'art. 3 del D.M. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", sono ritenuti equipollenti ai relativi titoli di studio il Diploma universitario per l'ammissione al corso di master universitario di primo livello e, per l'ammissione al corso di master universitario di secondo livello, il Diploma di laurea. ===================== OdG ===================== l) Attivazione CdS di I livello e Specializzazioni 2) Convenzioni: - Serv.Geofisico Acc.Sci.Russia - Univ. Murcia (Spagna) - Roswell Park Cancer Inst. (USA) - Societa' SSI 3) Ripartizione Corsi Intensivi 4) Bandi Comcorso IIIa tornata (Economia) 5) Riattribuz. Borse di Dottorato di Ricerca 6) Ratifica Decreti 7) Richiesta di cambio di settore scientifico-disciplinare 8) Equipollenza titoli di studio 9) Ammissione studenti stranieri 10) Art.74 dello Statuto (rielez. Presidi Lettere, Sc.Formaz.) 11) Riequilibrio di Ateneo 12) Richiesta anticipo abilitazioni SSIS 13) Utilizzo Fondi Incentivazione docenti (progetti) 14) Regolamento dei Master Universitari 15) Rappres.Riserva Naturale Torre Guaceto 16) Agenzia per Rapporti con l'esterno: regolamento 17) Esame situazione Legge 4/99 (Tecnici Laureati) 18) Rinnovo delle Commissioni d'Area 19) Istituzione della Fac.di Biotecnologie 20) Acquisto dell'opera "Il Parlamento Italiano" 21) Utilizzo posti Sc.Spec. Area Medica 22) Progetto Campus-One