Care Colleghe, cari Colleghi, Il Senato Accademico si e' riunito venerdi' 4 maggio per discutere dei punti all'OdG riportati in appendice. La riunione e' stata presieduta dal Prorettore perche' il Rettore e' all'estero per qualche giorno. COMUNICAZIONI - Ci e' stato comunicato il testo della Legge n. 133 del 27.3.01 (pubblicata sulla GU del 20.4.01) relativa alla SANATORIA PER LE ISCRIZIONI AI CORSI UNIVERSITARI A NUMERO PROGRAMMATO. Questa legge ancora una volta ha consentito le iscrizioni in deroga alle limitazioni previste. Il testo e' a disposizione nel mio studio. 1) E' stata approvata una MODIFICA del REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO DELGI STUDENTI. Da tempo quest'organo non risece a funzionare per una serie di ragioni che sarebbe impietoso esaminare qui. In particolare non riesce ad eleggere il suo Presidente perche' il Regolamento (approvato dallo stesso Consiglio presieduto dal Decano, e poi ratificato dal SA) richiede un quorum dei 3/4 dei 66 membri del Consiglio. Per queste ragioni il Consiglio (con poche opposizioni e dopo due tornate di votazioni che non hanno raggiunto il quorum) ha deciso di modificare il proprio Regolamento abbassando il quorum alla meta' piu' uno dei membri. La ratifica ha richiesto una discussione esageratamente lunga soprattutto perche' a diversi componenti del SA e' sembrato non legittimo che si modificasse il Regolamento mentre le elizioni del Presidente ... sono in corso. La ratifica comunque e' stata approvata con alcune astensioni e precisazioni a verbale (tra cui la mia) richiedendo che il Consiglio dichiari chiuso il precedente procedimento elettorale e ne apra uno nuovo con il nuovo regolamento. A me la decisione sembra solo un escamotage, ma il SA non e' riuscito a fare di meglio. 9) Sono state approvate alcune modifiche (richieste dalla legislazione vigente in materia) a due nostri REGOLAMENTI di ATENEO: quello per il TRASFERIMENTO dei PROFESSORI e RICERCATORI (da una sede universitaria all'altra), e quello per LA MOBILITA' INTERNA dei PROFESSORI e RICERCATORI nell'UNIVERSITA' di BARI. I testi approvati sono riportati per intero nelle Appendici 1 e 2 di questo messaggio. 10) Sono state approvate alcune regole relative alla RESTITUZIONE DI FONDI DI RICERCA VERSATI PER IL COFINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA. Sono infatti stati segnalati casi di Assegni interrotti o non attribuiti le cui annualita' erano state parzialmente finanziate con fondi di ricerca dei gruppi scientifici proponenti. In questi casi l'Amministrazione Centrale si e' trovata nella necessita' di decidere se restituire (e quanto) dei finanziamenti gia' versati dai gruppi. La cosa si e' in molti casi trascinata a lungo senza trovare un estito, per cui il SA ha deciso di adottare alcune semplici regole che possono cosi' essere riassunte: nel caso di annualita' di Assegni finanziate con fondi di ricerca a) se l'Assegno non e' stato attribuito (o comunque i pagamenti non sono cominciati) i fondi di ricerca vengono immediatamente restituiti; b) se l'Assegno e' stato parzialmente pagato al beneficiario, si restituiscono i fondi di ricerca in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento. Se invece l'Assegno e' totalmente finanziato con fondi di Ateneo e on viene attribuito, esso si intende riassegnato all'Area Scientifica c he lo aveva avuto. 11) In deroga ad una vecchia delibera del SA (1993) che vietava l'ATTRIBUZIONE AI DOCENTI DI PIU' DI DUE INSEGNAMENTI, OLTRE ALL'UFFICIO DI RUOLO (Carico didattico istituzionale), sono state deliberate attribuzioni di tre ulteriori affidamenti didattici a colleghi di Lingue e Scienze MFN. In realta' sembra che la vecchia delibera del SA avesse come scopo quello di evitare l'attribuzione di piu' di due supplenze "retribuite" alla stessa persona: qui si tratta invece di affidamenti gratuiti. Ad ogni modo la delibera e' stata assunta in assenza di una precisa regolamentazione generale in merito; regolamentazione che diviene tanto piu' urgente in un momento in cui le necessita' dell'insegnamento cresceranno a causa della riorganizzazione dei Corsi di Studio. Per questo motivo da piu' parti e' stato chiesto che se ne discuta piu' rganicamente in un prossimo SA. VARIE - Sono state approvate le Convenzioni per l'istituzione di alcuni DOTTORATI IN CO-TUTELA INTERNAZIONALE (uno di Fisica e un altro di area Letteraria). - La seguente varia e' stata portata all'attenzione del SA durante la scorsa riunione del 20.4.01, ma ho atteso a comunicarla perche' al momento del precedente messaggio non avavo avuto modo di acquisire la documentazione. I Presidi di Lettere e Scienze della Formazione hanno chiesto una RIDEFINIZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART 74 DELLO STATUTO in materia di possibili RIELEZIONI DI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE. L'Art.74.1 dello Statuto prevede che "... i Presidi ..., in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione." Inoltre l'Art.74.2 stabilisce che i Presidi di cui al comma precedente "... in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato". I due Presidi richiedenti ritengono pero' che vi sia un'ambiguita' perche' a loro avviso la condizione dell'Art.74 "... rimanda alla norma generale dello Statuto, che prevede appunto una sola rielezione 'dopo l'elezione avvenuta con il nuovo statuto'". Inoltre fanno notare di aver ricevuto da "numerosi docenti e ricercatori" sollecitazioni a garantire una continuita' della Presidenza "in una fase cosi' critica di continue riprogrammazioni e assunzione di decisioni". In realta' la norma generale dello Statuto (Art.45.8) dice solo che "Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una volta sola" Pertanto a me non sembra che vi siano possibili ambiguita' anche nel confronto fra i due articoli. Ad ogni modo il problema e' stato sollevato all'ultimo minuto in una riunione durata gia' molto tempo per cui il SA ha preferito rinviare la questione chiedendo contemporaneamente un parere legale al Prof. Paparella (che gia' altre volte aveva espresso pareri in merito a problemi analoghi: vedi punto 20 dell'OdG del SA del 19.10.99 tra i resoconti sulla mia pagina web). Saluti Nicola Cufaro Petroni ======================== APPENDICE 1 ============================= REGOLAMENTO di ATENEO PER il TRASFERIMENTO dei PROFESSORI e RICERCATORI Il presente Regolamento disciplina le procedure per il trasferimento dei professori e ricercatori da altre sedi universitarie all'Università di Bari. Art. 1 Il Consiglio di Facoltà, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche, essendo disponibile la relativa provvista finanziaria, in ottemperanza a quanto disposto dagli Artt. 44 e 48 dello Statuto dell'Università di Bari, può chiedere di coprire posti vacanti e disponibili mediante trasferimento. Art. 2 Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Ordinaria -, i professori di ruolo e i ricercatori che abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno due anni accademici, possono presentare istanza al Preside della Facoltà interessata. Tuttavia la presa di servizio nella nuova sede non potrà avvenire se non dopo la scadenza del terzo anno di servizio nella sede di provenienza. Art. 3 Il Consiglio di Facoltà, in ottemperanza a quanto disposto dagli Artt. 44 e 48 dello Statuto dell'Università di Bari, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, con adeguata motivazione individua l'idoneo a ricoprire il posto disponibile. In assenza di adeguata motivazione il Rettore rinvia il provvedimento al Consiglio di Facoltà con richiesta di riesame. Art. 4 In presenza di più candidati la scelta è effettuata mediante valutazione comparativa secondo i seguenti criteri: a) congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; b) originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica; c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica. Per i fini di cui al comma precedente si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono in ogni caso titoli da considerare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri; b) l'attività didattica svolta; c) i servizi prestati in atenei ed enti di ricerca italiani o stranieri; d) il titolo di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, per le valutazioni comparative a posti di ricercatore; e) l'attività clinica svolta mediante rapporto di formazione o di lavoro, coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, la direzione o il coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale o internazionale. Art. 5 Il candidato prescelto deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il trasferimento è disposto ovvero a un settore giudicato affine dal Senato Accademico, previo accertamento del possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto di bando. I Consigli di Facoltà con approfondita motivazione in ordine alla qualificazione scientifica e didattica nonché clinica, per i settori per i quali sia richiesta tale competenza specifica, possono chiamare per trasferimento professori di ruolo e ricercatori anche su posti appartenenti a settori scientifico-disciplinari non giudicati affini purché questi abbiano svolto per almeno un triennio un corso di insegnamento di disciplina afferente al nuovo settore ovvero siano stati dichiarati vincitori o idonei in un concorso o in un procedimento di valutazione comparativa per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello superiore nel settore cui intendono afferire. Art. 6 L'esito della procedura di trasferimento sarà comunicato personalmente ai candidati al domicilio da loro indicato in domanda e da quel momento inizieranno a decorrere i termini per eventuali impugnative. Art. 7 Il trasferimento è disposto con decreto rettorale. Il provvedimento di trasferimento potrà essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 8 Per ciascun concorso per strasferimento è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Art. 9 Nel caso di trasferimento su un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di afferenza, il Senato Accademico delibera sull'affinità dopo aver acquisito il parere del CUN. La mancata risposta alla richiesta di parere nel termine di giorni 90 dalla richiesta stessa equivale a parere favorevole. L'obbligatorio parere del CUN non è vincolante, ma il provvedimento, da adottarsi con decreto rettorale, deve contenere le motivazioni della eventuale difformità da tale parere. ========================== APPENDICE 2 ========================== REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' INTERNA dei PROFESSORI e RICERCATORI nell'UNIVERSITA' di BARI Art. 1 1) Il Consiglio di Facoltà può deliberare di coprire un posto di docente di ruolo di prima o seconda fascia o di ricercatore mediante mobilità all'interno dell'Università di Bari, purchè disponga delle relative risorse finanziarie. 2) Il relativo bando di mobilità interna viene pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Università di Bari e gli viene data anche adeguata pubblicità per via telematica al sito: http//www.area-pers-doc-uniba.it con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei criteri di comparazione nel caso di più aspiranti. Deve altresì prevedere l'accertamento del possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto di bando, nonché specificare la tipologia dell'impegno didattico scientifico se la mobilità viene bandita per docenti di prima o seconda fascia. 3) Il Consiglio di Facoltà, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, delibera con adeguata motivazione di chiamare o non chiamare per mobilità interna uno degli aspiranti. 4) Possono presentare domanda direttamente al Preside di Facoltà richiedente i docenti di ruolo della fascia richiesta (ordinari, associati o ricercatori) dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore che, su conforme parere della Facoltà, sia giudicato affine dal Senato Accademico. 5) In assenza di adeguata motivazione, il Rettore può chiedere alla Facoltà di integrare la decisione, motivandola adeguatamente. 6) La mobilità interna non è consentita per gli aspiranti che, al momento della chiamata in servizio, non abbiano trascorso almeno tre anni accademici nella facoltà di provenienza. Art. 2 1) Nell'interesse superiore degli studi, o quando sussistano esigenze di piena utilizzazione dei docenti o di riequilibrio del corpo docente fra le Facoltà, il Senato Accademico, su richiesta o col consenso del docente interessato e su concorde e motivata proposta delle Facoltà interessate, valutata e accertata con motivata deliberazione l'adeguata qualificazione scientifica e didattica nonché clinica (per i settori in cui sia richiesta tale competenza specifica) dell'interessato, delibera la mobilità di un docente, con posto e relativa dotazione finanziaria, da una Facoltà all'altra e per la stessa tipologia all'interno dello stesso settore scientifico-disciplinare o di altro giudicato affine. 2) Nell'interesse superiore degli studi, o quando sussistano esigenze di piena utilizzazione dei docenti la Facoltà, su richiesta o consenso dell'interessato, valutata e accertata con motivata deliberazione l'adeguata qualificazione scientifica e didattica nonché clinica (per i settori in cui sia richiesta tale competenza specifica) dell'interessato, può disporre la mobilità interna alla stessa Facoltà di un docente da un settore scientifico-disciplinare a un altro giudicato affine dal Senato Accademico. Art. 3 1) La mobilità interna è disposta con decreto rettorale e ha decorrenza dall'inizio dell'Anno Accademico successivo. 2) Il decreto rettorale è atto definitivo ed è comunicato agli interessati: dal momento della comunicazione decorrono i termini per evenutali impugnative. 3) Nel caso di mobilità interna su un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di afferenza, il Senato Accademico delibera sull'affinità dopo aver acquisito il parere del CUN. La mancata risposta alla richiesta di parere nel termine di giorni 90 dalla richiesta stessa equivale a parere favorevole. L'obbligatorio parere del CUN non è vincolante, ma il provvedimento, da adottarsi con decreto rettorale, deve contenere le motivazioni della eventuale difformità da tale parere. Art. 4 La Facoltà dislocata su più sedi dispone l'utilizzazione dei docenti fra le diverse sedi in base a motivate esigenze didattico-scientifiche. Art. 5 Il presente Regolamento, unitamente al provvedimento del Rettore di emanazione dello stesso, sarà inviato al MURST - Servizio per il Personale - Ufficio V - per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Dalla data di pubblicazione entreranno in vigore le sue disposizioni. La pubblicizzazione del predetto decreto rettorale di adozione del Regolamento avverrà mediante trasmissione dello stesso ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento nonché per via telematica sul sito http://www.area-pers-doc-uniba.it ===================== OdG ===================== l) Modifica Regolamento del Consiglio degli studenti, 2) Nulla osta insegnamenti fuori sede 3) Autorizzazione a risiedere fuori sede 4) Borse di studio offerte dal Dipartimento di Scienze Biomediche 5) Regolamento del Centro di servizi di Ing.Biomedica "G.A.Borelli" 6) Richieste di patrocinio 7) Pratiche studenti 8) Equipollenza titoli di studio 9) Modifica Regolamenti per trasferimenti e mobilità interna 10) Svincolo fondi dei Dipartimenti per assegni di ricerca 11) Autorizzazioni a tenere più di due insegnamenti 12) Contratti d'insegnamento (Lingue, Sci.For.) 13) Elezioni studentesche nei DU per il 2000/03 14) Ratifica decreti rettorali 15) Recupero di 1 borsa post-dottorato "biologia e bioch. medica" 16) Adesione al Consorzio E-Form